Antiriciclaggio

Normativa Antiriciclaggio
Identificazione e adeguata verifica della clientela

Gentile cliente,
al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231,come modificato dal Decreto Legislativo n.90 del 25 maggio 2017 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le sottoponiamo il presente questionario.

Le nuove disposizioni, infatti, richiedono per una completa identificazione ed un’adeguata conoscenza del cliente e dell’eventuale titolare effettivo la raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita.

La menzionata normativa impone al cliente di fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentirci di adempiere ai nuovi obblighi e prevede sanzioni penali nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.

Informativa privacy – Le indicazioni che precedono sono fornite al cliente, e, per suo tramite, all’eventuale titolare effettivo, anche ai sensi della normativa sulla privacy (art. 13 Regolamento UE 2016/679 – Codice in materia di protezione dei dati personali). Si informa inoltre che il conferimento dei dati personali per l’identificazione dell’interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge ed, in caso di loro mancato rilascio, il Confidi non potrà procedere ad instaurare il rapporto o ad eseguire l’operazione richiesti e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia. I dati dell’interessato potranno essere trattati anche con procedure informatizzate per individuare il profilo di rischio di riciclaggio, associato alla clientela ed alle operazioni dalla stessa effettuate, al fine di adeguare le attività di verifica poste dalla legge a carico del Confidi.

Per ogni altra informazione sull’uso dei dati e sui diritti dell’interessato si prega comunque di consultare l’informativa più dettagliata consegnata dal Confidi e disponibile presso la nostra sede e sul nostro sito internet.

Quadro A - DATI RIFERITI AL CLIENTE

Generalità del cliente (scegliere una voce):

Prevalente attività svolta dal cliente:

Provincia e Stato di svolgimento dell'attività:

Persona politicamente esposta:

Ha beneficiato dell'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria:

Negli ultimi due esercizi ha ricevuto finanziamenti per attività di investimento?

Negli ultimi due esercizi si rilevano variazioni significative nelle rimanenze (solo per clienti in contabilità ordinaria)?

Sono presenti finanziamenti soci in bilancio?

Quadro B - DATI RIFERITI ALL'/AGLI EVENTUALE/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I

Presenza di titolare effettivo:

Quadro C - DATI RIFERITI AL RAPPORTO CONTINUATIVO

Natura del rapporto continuativo:

Scopo del rapporto continuativo:

Eventuali altre informazioni o note aggiuntive:

Area geografica di destinazione dei fondi o degli strumenti finanziari oggetto del rapporto continuativo:

Indicare l'eventuale area geografica (provincia o Stato estero) della propria controparte:

Vi sono relazioni d'affari / rapporti tra il titolare effettivo, l'esecutore e gli esponenti aziendali del Confidi Friuli? (http://www.confidifriuli.it/chi-siamo/organi-sociali/):

Vi sono stati negli ultimi due anni accertamenti fiscali positivi eseguiti da Guardia di Finanza o da Agenzia delle entrate?:

Condanne o pendenze penali/misure cautelari relative ai reati di riciclaggio:

Quadro D - DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

RIFERIMENTI NORMATIVI, DECRETO LEGISATIVO N. 231 DEL 21/11/2007:

Art. 22 (Obblighi del cliente) - I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Art. 55 (Fattispecie incriminatrici) - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Nozione di Titolare Effettivo

Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche) -

  1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
  2. Nel caso in cui il cliente sia una societa' di capitali:
    • Costituisce indicazione di proprieta' diretta la titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
    • Costituisce indicazione di proprieta' indiretta la titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona.
  3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:
    • del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
    • del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
    • dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
  4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della societa'.
  5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
    • i fondatori, ove in vita;
    • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
    • i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Nozione di persona politicamente esposta

Art. 1, comma 2, lettera dd - Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

  1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
    • Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio,Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
    • deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
    • membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
    • giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
    • membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorita' indipendenti;
    • ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
    • componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta' metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
    • direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
    • direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
  2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
  3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
    • le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarita' effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
    • le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entita' notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Scarica PDF